Presa visione delle modifiche al DL Urbani proposte dalla maggioranza,
giova osservare che esse presentano luci ed ombre.
Sicuramente è da salutare come una novità molto positiva l'eliminazione
del famigerato bollino virtuale. Quale sia la posizione dell'associazione
Newglobal.it sul punto è ampiamente noto, così com'è noto l'impegno che
la stessa ha profuso perché venisse in un modo o nell'altro rimossa una
simile assurdità dall'ordinamento giuridico italiano, invocando finanche
l'intervento della Commissione europea.
Sull'argomento, perciò, non possiamo che dichiararci soddisfatti.
Riteniamo che sia invece un'ombra la sanzione penale generalizzata che si
vorrebbe introdurre con la novellazione dell'art. 171 LDA.
Come più volte abbiamo ribadito, è nostra fermissima opinione che sia
giusto tutelare gli autori e ricompensarli per la loro opera creativa. Ma,
d'altra parte, che occorra anche bilanciare equamente questa esigenza di
giusta tutela con l'opposta esigenza di condivisione delle informazioni,
della conoscenza e della cultura.
Già nel recente passato l'associazione Newglobal.it ha chiaramente
espresso il proprio favore verso una forma di equa retribuzione degli
autori attraverso il versamento di un piccolo contributo fisso da parte
dei navigatori di internet che utilizzino una connessione veloce. In tal
modo sarebbe possibile conciliare l'interesse degli autori (a non veder
utilizzata la propria opera senza ricevere alcunché in cambio) e quello
degli utenti (a poter liberamente e lecitamente condividere musica, testi,
immagini, ecc.). Finora né le commissioni governative (da ultimo la
commissione e-content, presieduta dall'ing. Paolo Vigevano), nè gli organi
parlamentari che si sono occupati della questione hanno mostrato di
essere interessati a tale soluzione. Pazienza: non smetteremo certo di
sostenere quella che riteniamo una buona soluzione - forse l'unica
possibile - perché una politica miope ed acriticamente subalterna agli
interessi
dell'industria si rifiuta di prenderla in esame.
Ma è chiaro che, anche chi come Newglobal.it sostiene l'idea del
contributo autoriale "flat", coltiva la viva preoccupazione di apprestare
delle efficaci misure di reazione contro l'illecito uso delle opere
dell'ingengo altrui. Appare, però, sproporzionato perseguire con sanzioni
penali chi tiene una condotta che non desta allarme sociale e la cui
offensività si può ben dire prossima allo zero. E la sproporzione è
duplice: da una parte, infatti, si impiegano risorse sproporzionate per
la repressione di una condotta sostanzialmente inoffensiva; dall'altra si
associano idealmente (e penalmente) gli utenti che condividono,
attraverso i sistemi di P2P, musica in formato MP3 e/o video in formato
DivX, con le organizzazioni criminali che riproducono e commerciano
illecitamente grandi quantitativi di CD e DVD.
E' fuori dubbio, infatti, che questi ultimi recano gravi danni - ancor
prima che agli autori - all'industria culturale e che, perciò, debbono
essere duramente perseguiti. Ma altrettanto indubbiamente appare fuori
miusura la sanzione penale per chi, a livello domestico e senza alcuna
finalità di lucro, condivide la propria musica preferita con gli altri.
I paradossi di una impostazione legislativa che ammicca alle visioni della
Santa Inquisizione sono molti, giusto come esempio desideriamo evidenziare
la pericolosità dell'introduzione della modifica nell'articolo 171,
relativamente ai numerosissimi siti amatoriali, per lo più gestiti da
minori, che facilmente consentono il download o anche il mero
ascolto/visione di innocenti sigle, immagini, storie dei cartoni preferiti
per la maggior parte già trasmessi in TV o comunque introvabli sul
mercato Italiano.
Vogliamo rovinare qualche generazione di ragazzini, semplicemente per
assecondare una mentalità forcaiola di cui spesso essi non si rendono
neanche conto?
Le dimensioni della sproporzione possono essere misurate agevolmente sol
che si rifletta sui seguenti elementi.
La condivisione nei sistemi P2P avviene attraverso lo scambio di file che
non hanno la stessa qualità dei formati commerciali: un conto è duplicare
un CD, un DVD o un SACD, un altro conto è estrarne delle informazioni in
formato compresso. Gli MP3 e i DivX, infatti, sono sì in grado di
riprodurre il messaggio di un CD o di un DVD, ma con una sostanziale (e
sostanziosa) perdita di informazioni e, dunque, di qualità rispetto alle
fonti originali. E' chiaro, perciò, che non si può considerare un MP3 alla
stregua di un duplicato "pirata" di un CD o di un DVD (virtualmente
identici all'originale e con esso pienamente surrogabili). Nè si può
considerare la condivisione gratuita di file compressi come una condotta
analoga al commercio lucrativo di duplicati identici all'originale. Sono
condotte profondamente diverse che non possono essere né identificate, né
assimilate in altro modo, ai fini della loro repressione. Anzi, a ben
vedere, la condivisione delle informazioni e della cultura appaiono
attività desiderabili in una "società aperta" e sono considerate attività
illecite e da reprimere soltanto nei regimi illiberali. Se poi la
circolazione di tali informazioni produce un danno a qualcuno, sarà onere
del danneggiato agire in giudizio per ottenere il ristoro dei danni
subiti. Non è però compito dello Stato erigersi, d'ufficio, a gendarme,
se non laddove una condotta non desti un forte allarme sociale e non sia
foriera di enormi danni.
L'allarme sociale ed il danno prodotto, ad esempio, dall'industria della
pirateria gestita da organizzaizoni criminali è enorme: i numeri resi noti
dalle statistiche ufficiali sono impressionanti. Ciò comporta la messa a
rischio di posti di lavoro, la forte alterazione degli equilibri di
mercato, l'utitlizzazione dei ricavati per il finanziamento di altre
attività criminali (principalmente nell'ambito della prostituzione, della
droga e del riciclaggio di denaro sporco). L'allarme sociale che viene
destato dal file sharing è, viceversa, pari a zero. Non viene messa a
rischio la pacifica convivenza degli individui nel consorzio umano, non si
attenta ai valori fondanti la società, non si alterano in alcun modo gli
equilibri di mercato. Si afferma tuttavia che il file sharing - anche se
nessuno è in grado di dimostrare scientificamente in che misura - erode i
guadagni dell'industria dell'intrattenimento. Non dubitiamo che
l'affermazione risponda al vero, ma così come non si sente il bisogno di
sanzionare penalmente l'inadempimento di un'obbligazione civile, non
vediamo perchè si debba ricorrere alla sanzione penale per risarcire il
danno asseritamente subito da autori e produttori di musica e film a causa
del P2P.
Perciò riteniamo che la scelta di una sanzione penale sia del tutto
inopportuna e che - a tutto voler concedere e pur non auspicandola -
sarebbe decisamente meglio il ricorso ad una misura pecuniaria di natura
amministrativa.
Innanzitutto per applicare la sanzione penale della multa occorre
un'attività di accertamento del reato attraverso un processo - fosse anche
un procedimento deformalizzato come quello per decreto penale - con
conseguente impegno di risorse umane e finanziarie. Ciò significa
acquisire da parte della Procura della Repubblica competente una notizia
di reato da parte della polizia giudiaziaria e/o degli altri soggetti
preposti alla rilevazione delle violazioni; procedere alle comunicazioni
all'indagato, anche ai fini della elezione di domicilio e della nomina di
un difensore di fiducia; passare alla valutazione del fatto-reato
esaminando la possibilità di procedere con decreto penale; emettere e
notificare il decreto penale. Ed in caso di opposizione svolta contro il
decreto penale dal condannato, predisporre le attività per il processo
dibattimentale (con le lungaggini e con i costi umani e monetari che
conosciamo).
Riteniamo perciò del tutto inopportuno - anzi: un vero e proprio disastro
- utilizzare la polizia giudiziaria e la magistratura penale per
perseguire il file sharing domestico, quando invece esistono
organizzazioni criminali che prosperano indisturabate sulla pirateria
musicale e cinematografica e che riciclano i proventi di tali attività in
altre imprese poco commendevoli.
Inoltre, la sanzione penale nei confronti dei minori diventa di difficile
applicazione: sotto i 14 anni il soggetto non è imputabile (e dunque non è
punibile); tra i 14 ed i 18 anni, il giudizio sulla condotta criminale
del minore è attribuito alla competenza del tribunale dei minorenni, con
ogni immaginabile conseguenza. Resta poi da osservare che i minori,
semmai, vanno protetti, istruiti ed educati adeguatamente, non certo
indagati!
I problemi sopra indicati - che non sono certo gli unici - cadrebbero
automaticamente, con la previsione di sanzioni amministrative, per
l'applicazione delle quali sarà sufficiente un
verbale di contravvenzione redatto dai funzionari preposti e contro il
quale potrà eventualmente proporsi opposizione dinanzi all'organo
amministrativo sopraordinato.
Anche il rimedio dell'oblazione, previsto dal pacchetto di modifiche al DL
Urbani, non pare possa rivelarsi particolarmente efficace giacché rimane
lettera morta nei confronti del minore e si rivela una misura draconiana
ed eccessivamente dura laddove si tratti di violazioni di minima entità
(si pensi a chi ha solo scaricato pochi MP3, anche solo per curiosità).
Inoltre l'oblazione è tecnicamente prevista per i reati contravvenzionali
e non si comprende come possa conciliarsi con il reato delittuale di cui
all'art. 171 LDA. Se proprio si deve introdurre una sanzione penale
estinguibile con l'oblazione, che si faccia una scelta coerente fino in
fondo e si introduca un nuovo reato contravvenzionale, punito con una
ammenda ed estinguibile con il pagamento di una somma a titolo di
oblazione.
In conclusione, l'associazione NewGlobal.it ritiene che sia palesemente
ingiusto punire un'attività normalmente desiderabile come lo scambio
gratuito e la condivisione della conoscenza e delle informazioni e che,
perciò, rappresenti una enorme sproporzione punire come reato delittuale
le violazioni del diritto d'autore perpetrate attraverso il file sharing.
E appare tanto più assurdo se si considea l'attuale impossibilità di
condividere lecitamente le informazioni protette dal diritto d'autore,
versando un contributo forfettario periodico agli autori ed ai produttori.
Appare iniquo che oggi lo Stato non consenta in alcun modo un'attività
utile e desiderabile come lo scambio e la condivisione delle esperienze
culturali.
Se, ciò nonostante, la condotta del file sharing in violazione del diritto
d'autore altrui deve essere considerata illecita, pare fuori discussione
che si tratti di illecito di portata
decisamente minore (sia per offensività, sia per allarme sociale); così
come appare errato aggravare il carico di lavoro della magistratura penale
per la repressione di un simile illecito.
L'associazione Newglobal.it, pertanto, pur riconfermando la propria
contrarietà alla repressione del file sharing, auspica che il legislatore
eviti l'introduzione di un nuovo reato nell'art. 171 LDA e che - se
proprio occorre - preveda, al suo posto, una sanzione amministrativa,
ovvero una contravvenzione punibile con la sola ammenda.


