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COMUNICATI STAMPA : Breve guida all’uso in Rete delle opere dell’ingegno dopo il D.L. Urbani
Inviato da admin su 31/5/2004 16:07:38 (3586 letture)

1. Premessa. – Le polemiche suscitate dal cosiddetto Decreto Urbani – definitivamente convertito in legge con il voto del Senato del 18 maggio 2004 ed entrato in vigore, nel testo emendato dalle Camere, il 23 maggio (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 21 Maggio 2004, n. 128, di conversione) – non hanno mancato di provocare strascichi e proteste da parte del “popolo della rete”. L’ultima iniziativa di protesta consumata in rete – il net-strike che ha bloccato per un giorno intero alcuni siti istituzionali – si è rivelata (a modesto avviso di chi scrive) una manifestazione scomposta ed irrazionale, che ha esclusivamente danneggiato gli stessi web-surfer.
Nonostante tutto ciò, anche chi scrive ritiene che il Decreto Urbani costituisca un elemento di grave nocumento per lo sviluppo della rete in Italia, anche per l’inammissibile dilettantismo manifestato nella redazione del testo normativo.
Benché, insomma, la divaricazione tra “paese reale” e “paese legale” sia evidente ed intollerabile, il Decreto Urbani è oramai legge dello Stato. Ciò significa che occorre rispettarla fino a quando sarà vigente.
Il modesto fine di questo contributo, pertanto, è quello di fornire una breve – quanto incompleta, sia ben chiaro – guida all’utilizzo in rete delle opere dell’ingegno.


2. Il bollino virtuale. – Dispone l’art. 1, comma 1, del D.L. 72/2004, che “al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni”.
Tale disposizione – come già, senza purtroppo trovare ascolto da parte del legislatore, si era messo in luce durante l’iter di conversione in legge – ha molteplici profili di criticità. Senza dilungarsi ulteriormente su tali profili (per i quali ci sia consentito rinviare ad un nostro precedente contributo: Sette no per il D.L. Urbani, in http://punto-informatico.it/p.asp?i=48027), basterà sottolineare che il testo normativo non spiega:
a) cosa significhi “immissione in un sistema di reti telematiche”, ai fini dell’apposizione dell’informativa;
b) come sia possibile adempiere le formalità imposte nell’utilizzo di sistemi di file sharing basati su protocolli peer-to-peer.
c) cosa debba intendersi per opera dell’ingegno ai fini dell’applicazione del bollino virtuale.
A mio modesto avviso, alle tre questioni testé accennate occorre rispondere tenendo in considerazione che:
a) immette un’opera dell’ingegno in un sistema di reti telematiche non soltanto chi la diffonde in Internet, ma anche chi la rende disponibile su reti non accessibili dall’esterno (ad es. una LAN aziendale);
b) nei sistemi di file sharing, ad immettere in rete l’opera non è colui che la tiene sul proprio PC (uploader), ma colui che dal quel PC la scarica (downloader);
c) per opera dell’ingegno deve intendersi – in difetto di precisazioni normative – qualsiasi opera che sia soggetta alla disciplina ed alla tutela posta dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 (d’ora in avanti, per brevità, l.d.a.).
Le opere cui va apposto il bollino virtuale sono “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 2575 cod. civ. e art. 1, comma 1, l.d.a.). Nel novero vanno anche compresi il software, le riviste ed i giornali e le banche dati.
Si tratta delle opere su cui gli autori esercitano il diritto d’autore in senso stretto, alle quali vanno aggiunti gli oggetti dei cosiddetti diritti connessi: si tratta dei supporti materiali su cui “viaggia” l’opera (tra gli altri: fonogrammi, pellicole, nastri magnetici) ovvero in cui vengono rappresentati aspetti della personalità di un soggetto (corrispondenze epistolari e fotografie). Anche tutelate sotto forme di diritto connesso sono le prestazioni artistiche degli esecutori e degli interpreti delle opere.
Ogni qual volta viene immessa in una rete telematica una delle opere protette dalla l.d.a. occorre che alla stessa sia aggregata – in modo che sia immediatamente visibile – una informativa (il bollino virtuale), che indichi correttamente la titolarità del diritto d’autore e dei diritti connessi, che dichiari l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e che indichi le sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla l.d.a.
Pertanto, l’informativa deve sempre corredare l’opera, sia che essa sia immessa in rete nella sua interezza, sia che l’immissione in rete riguardi solo parte di essa.
Ritengo, sul punto, che sia qui necessario chiarire alcuni aspetti critici della disciplina del bollino virtuale, limitandoci, in questa sede ad esaminare i due protocolli più diffusi tra gli utilizzatori della rete: il web e la posta elettronica.

3. Il trattamento dei siti web. – Vi sono alcuni problemi che si pongono per il trattamento dei siti web. In particolare, ma non solo, quello relativo alla tutelabilità di ciascun sito web nella sua individualità ed interezza e quello della distribuzione di un’opera intera su più pagine web autonomamente raggiungibili.
Quanto al primo aspetto, ogni sito web – per modesto che sia – rappresenta pur sempre un’opera dell’ingegno autonoma rispetto ai singoli elementi che la compongono. Infatti, laddove il sito web si esaurisca nel suo contenuto testuale (eventualmente dotato di link ipertestuali a siti esterni) esso riveste i caratteri dell’opera letteraria; laddove, al contrario, il sito web si componga di elementi testuali e a-testuali (grafici e/o sonori), esso può ricadere nella previsione di tutela delle banche di dati (art. 1, comma 2, n. 9, l.d.a.) o in quello delle opere collettive (art. 1, comma 3, l.d.a.). La qualificazione del sito web come autonoma opera dell’ingegno impone perciò un particolare trattamento, giacché l’ingresso ad ogni sito dovrà essere corredato dal bollino virtuale.
Il secondo problema – quello relativo alla distribuzione di un’opera su diverse pagine web – deve essere affrontato tenendo conto di una delle particolarità del web, ovvero la possibilità di raggiungere (attraverso l’URL) e visualizzare con un browser le singole pagine di un sito, evitando di transitare per la pagina di accesso (homepage). Tale possibilità rende di fatto funzionalmente autonoma ogni singola pagina web rispetto al più ampio sito del quale parte strutturalmente integrante, allo stesso modo in cui ogni singolo capitolo di un romanzo – pur se appartenente ad un’opera più ampia – può essere riprodotto autonomamente (si pensi alla composizione dei contenuti nelle opere antologiche). Questa autonomia della singola pagina web può rendere la stessa, al contempo, parte di una più ampia opera (il sito web) ed opera autonoma: è ben possibile, infatti, che sulla singola pagina web sia riprodotta integralmente un’opera letteraria o grafica. Ma, soprattutto, laddove si tratti di riprodurre opere letterarie di una certa ampiezza, con maggior probabilità (anche per la soluzione dei problemi legati al tempo di download della singola pagina) il corpo dell’opera sarà distribuito su pagine web distinte (ad esempio, una pagina diversa per ogni capitolo di un romanzo). In questi casi, la pagina non solo rappresenterà parte dell’opera sito web, ma costituirà anche parte dell’opera letteraria in esso sito riprodotta. Pertanto, onde evitare di violare la disciplina posta dal Decreto Urbani, sarà necessario dotare ogni pagine del sito web dell’informativa prescritta.
Laddove l’architettura del sito web preveda due o più frames, i problemi si complicano, giacché ogni frame in realtà visualizza una pagina web. Il fatto che le singole pagine appaiano graficamente come un’unica schermata è dovuto alla particolare struttura impressa alla pagina generale di visualizzazione (divisa appunto in cornici all’interno delle quali vengono richiamate e, dunque, visualizzate le singole pagine web). Ciò non toglie che – sempre in virtù della possibilità di raggiungere autonomamente ogni singola pagina, anche grazie al deep-link reso possibile da alcuni motori di ricerca – le singole pagine destinate ad essere visualizzate nei frames possano essere raggiunte autonomamente rispetto alle altre.
Ritengo che per superare simili difficoltà si debba necessariamente distinguere tra il sito web come opera a sé stante e le singole opere (letterarie, grafiche, sonore, ecc.) che fungono da elementi costitutivi del suo contenuto. Infatti, nella sua realizzazione, l’autore ha imposto al sito una particolare forma – sia essa esterna, sia interna –, nella quale a pieno titolo rientra la visualizzazione delle pagine attraverso due o più cornici. Visualizzare ogni singola pagina al di fuori della forma imposta dall’autore è, sì, possibile, ma snatura il sito web, inteso come opera autonoma. Sicché, a mio avviso, in questi casi ritengo possa essere sufficiente inserire l’informativa, in modo che essa sia ben visibile, in una delle cornici (preferibilmente in quella destinata a visualizzare gli strumenti di navigazione interna del sito), ripetendola in modo esplicito in ogni singola pagina, soltanto laddove in essa sia contenuta la riproduzione di un’opera altrui.

4. Problemi legati all’uso della posta elettronica. – Si è detto che anche la corrispondenza è tutelata dalla l.d.a. (art. 93 e ss.). Va, ora, precisato che non è il contenuto della corrispondenza a ricevere tutela, ma la personalità dell’autore delle missive, sicché la legge vieta la diffusione al pubblico delle stesse senza il consenso sia dello stesso autore, sia del destinatario.
Il problema dell’applicazione del bollino virtuale, pertanto, non si porrebbe per la corrispondenza in rete, se questa non avesse delle caratteristiche tecniche particolari che la differenziano sensibilmente dalla corrispondenza tradizionale. Prima tra tutte, quella di poter allegare al corpo del messaggio e trasmettere al destinatario file di ogni genere.
Dinanzi ad un simile argomento qualcuno potrebbe facilmente replicare che anche con la posta ordinaria al mittente è possibile allegare altri documenti (un libro, un disco, una videoregistrazione, ecc.). Ciò è senz’altro vero, ma non muta affatto la particolarità (e la peculiare diversità) tra i due sistemi di corrispondenza, giacché laddove io invio un CD al destinatario tramite posta ordinaria, soltanto uno di noi avrà quel CD: prima della spedizione il mittente, dopo il recapito il destinatario; e paradossalmente nelle more del recapito il CD non sarà nella disponibilità di nessuno (a meno che taluno, addetto al servizio postale, non se ne impossessi illecitamente). Al contrario, allorché il mittente invia un file allegato ad un messaggio di posta elettronica, quello stesso identico file sarà nella disponibilità sia del mittente, sia del destinatario.
Pertanto, vista questa straordinaria possibilità, la trasmissione per posta elettronica di un file che contenga un’opera dell’ingegno protetta dalla l.d.a. integra non solo gli estremi della immissione in un sistema di reti telematiche, ma anche quello della duplicazione per uso non personale. Sotto il primo profilo, pertanto, il mittente è tenuto ad apporre il bollino virtuale; sotto il secondo deve fare attenzione alla liceità della propria condotta, alla luce del nuovo testo degli artt. 171-bis e ss. l.d.a. Rinviando al prosieguo l’esame dei reati e delle sanzioni amministrative per l’abusiva immissione in rete e/o duplicazione di opere protette, occorre immediatamente chiarire come sia possibile – in tutti i casi di lecita trasmissione in rete e/o duplicazione di un’opera – rispettare le disposizioni relative al bollino virtuale.
Indubbiamente, il modo più corretto di operare sarebbe quello di inserire direttamente nel file allegato un corredo di meta-dati relativi all’autore, all’anno di pubblicazione dell’opera ed, eventualmente, ai titolari dei diritti connessi e, al contempo, inserire nel corpo del messaggio al quale si allega il file l’informativa prescritta dal Decreto Urbani. Ritengo, tuttavia, che possa ritenersi sufficiente anche soltanto l’inserimento dell’informativa nel corpo dell’e-mail, giacché – eccezion fatta per gli informatici e per gli altri “smanettoni” – non è ragionevolmente esigibile da chiunque una condotta che presupponga competenze tecniche avanzate, quale quella di associazione di meta-dati ad un file.

5. L’informativa (ovvero in cosa consiste il “bollino virtuale”). – Una volta individuate le opere cui il bollino virtuale va apposto e le modalità di “applicazione” nel caso di immissione di opere in rete attraverso il web o la posta elettronica, occorre indicare specificamente quale debba essere il contenuto e la forma di tale bollino. Esso – ripetendo le parole dell’art. 1, comma, 1, D.L. 72/2004 (come modificato dalla l. 128/2004) – è “un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi”, contenente, altresì, “l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”. L’informativa deve essere caratterizzata dalla adeguata ed immediata visibilità.
Le specifiche tecniche ed i soggetti obbligati ad applicare il bollino virtuale saranno determinati (non si sa in quali termini di tempo) con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, da adottarsi sulla base degli accordi che interverranno tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate. Tuttavia – ad onor del vero, molto inopportunamente – “fino all’adozione di tale decreto, l’avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentire l’immediata visualizzazione” (art. 1, comma 1, D.L. 72/2004). Ciò significa che, a decorrere dal 23 maggio 2004, tutti coloro che immettono in rete un’opera dell’ingegno debbono corredarla del bollino virtuale, pur in assenza delle specifiche tecniche che tale bollino deve rispettare (e soprattutto, in assenza di indicazione su chi, alla fine, risulterà davvero obbligato ad apporlo).
È del tutto evidente che la normativa non distingue due fattispecie diverse laddove l’immissione in rete riguardi opere proprie, ovvero opere altrui, sicché deve ritenersi che il bollino – almeno fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – vada in ogni caso applicato. Ciò nonostante ritengo – se non altro per ragioni di coerenza logica – si debba distinguere tra opera propria ed opera altrui in relazione al contenuto dell’informativa. Deve, all’interno di tale distinzione, ulteriormente differenziarsi il caso in cui sull’opera propria l’autore sia anche titolare di tutti i diritti patrimoniali d’autore (sia diretti, sia connessi), dal caso in cui l’autore abbia ceduto tali diritti ad altri.
Laddove, infatti, venga immessa in rete un’opera propria, l’autore che sia anche titolare dei diritti di sfruttamento patrimoniale dell’opera non dovrà assolvere alcun obbligo, né con se stesso, né con la SIAE e potrà limitarsi a corredare l’opera con una informativa del seguente tenore: “(c) Anno e nome dell’autore. – Ai sensi dell'art. 1, D.L. 72/2004, si informa che la presente opera appartiene all’Autore e che la riproduzione, commercializzazione, rappresentazione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico della stessa pagina o dei singoli elementi testuali, grafici e sonori che la compongono, in difetto di autorizzazione scritta del titolare, costituisce violazione della legge, perseguita, a seconda dei casi, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15'493,70 euro”.
Laddove, invece, l’autore voglia immettere in rete la propria opera, avendone già ceduti i diritti di utilizzazione economica, la sua posizione non sarà affatto diversa da quella di colui che voglia immettere in rete un opera di altri. Entrambi saranno, infatti, tenuti ad ottenere l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti patrimoniali (di solito l’editore, il discografico o il produttore cinematografico, a seconda del tipo di opera). In tali casi, l’informativa dovrà adagiarsi sul seguente modello: “(c) Anno, indicazione dell’autore e del titolare dei diritti patrimoniali – Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 72/2004, si informa che, per l'utilizzazione della presente opera, sono stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla l. n. 633/1941. Si avverte, altresì, che la riproduzione, commercializzazione, rappresentazione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico dell'opera, in difetto di autorizzazione scritta del titolare dei diritti, costituisce violazione della legge, perseguita, a seconda dei casi, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15'493,70 euro”.

6. L’assolvimento degli obblighi derivanti dalla l.d.a. – Sin dal primo momento in cui il testo novellato dalla Camera dei deputati è stato reso disponibile per la consultazione, ci si è retoricamente chiesti in cosa dovesse consistere l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla l.d.a. Oltre al fatto che occorresse ottenere l’autorizzazione (la licenza all’uso) del titolare dei diritti, era evidente che gli obblighi sarebbero stati assolti con il versamento di una somma nelle casse della SIAE. In realtà è ben possibile rivolgersi direttamente all’uno (il titolare dei diritti) o all’altra (la SIAE). Il ruolo della SIAE, infatti, è quello di intermediario (in via esclusiva) nell’esercizio dei diritti degli autori e degli editori iscritti. La stessa SIAE, pertanto, si occupa di concedere, per conto dei suoi iscritti, le licenze e le autorizzazioni necessarie per l’uso delle opere tutelate, percependo in cambio il corrispettivo pattuito per la concessione (corrispettivi che, successivamente, saranno ripartiti tra gli aventi diritto) (cfr. art. 180 l.d.a.).
L’art. 180, comma 4, l.d.a., tuttavia, dispone che l’attività monopolistica della SIAE “non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge”. In altre parole, chiunque voglia utilizzare un’opera altrui, ha bisogno dell’autorizzazione del titolare dei relativi diritti; autorizzazione che può ottenere – in via alternativa – sia rivolgendosi alla SIAE, sia direttamente all’avente diritto.
Resta da precisare che la SIAE opera solo nell’interesse dei propri iscritti e, non essendo obbligatoria l’iscrizione alla SIAE, potrà capitare che si voglia utilizzare un’opera di autore non iscritto. In tal caso l’unico modo per ottenere l’autorizzazione all’uso è rivolgersi direttamente all’autore.
Infine, è bene chiarire che se l’opera che si intende utilizzare è di un autore straniero, non iscritto alla SIAE, nondimeno quest’ultima potrebbe essere competente ad agire per la concessione delle licenze e per la riscossione dei compensi. Infatti, la SIAE ha stipulato una serie di convenzioni internazionali con gli enti stranieri suoi omologhi.
Vediamo, più dettagliatamente, cosa occorre fare, nel caso in cui ci si rivolga alla SIAE, premettendo che le formalità da espletare saranno diverse a seconda che si voglia immettere in rete un’opera musicale, un’opera delle arti grafiche, oppure un’opera letteraria.

7. Le opere musicali. – Per quanto riguarda le opere musicali occorre rivolgersi all’Ufficio multimedialità della SIAE, presso il quale è disponibile il modello del contratto di licenza, la cui stipulazione “autorizza in via non esclusiva il licenziatario ad utilizzare le opere o frammenti di opere, con o senza parole, che fanno parte del repertorio della Sezione Musica” (art. 3 del contratto di licenza).
Il contratto di licenza deve essere sottoscritto da colui che risulta essere il “titolare del sito web”.
Non posso nascondere che tale metodo di individuazione del concessionario (il “titolare del sito”) suscita qualche perplessità, se non altro perché il “titolare del sito” potrebbe essere tanto l’assegnatario del nome a domino (di secondo o terzo livello), tanto il webmaster di uno spazio web comunque raggiungibile. Nel primo caso, il criterio di individuazione del contraente sarebbe decisamente semplificato dalla possibilità di consultare i registri dei nomi a dominio (attraverso il WHOIS). E tuttavia tale criterio non terrebbe in considerazione l’esistenza di siti privi di dominio di secondo o terzo livello, sul genere di quelli che quasi tutti i fornitori di accesso ad Internet consentono di realizzare e mantenere sui propri server, con l’attribuzione di un “sottodominio”.
Ai fini dell’ottenimento della licenza, lo stesso modello contrattuale predisposto dalla SIAE stabilisce (in modo abbastanza bizzarro) che per “sito web” debba intendersi “il sito Internet sul world wide web registrato con un nome di dominio, raggiungibile attraverso il protocollo http e localizzabile attraverso l’URL; lo stesso termine va riferito all’insieme delle pagine web la cui responsabilità editoriale è attribuita ad un unico soggetto, singolo o collettivo, nonché a qualsivoglia data-base residente su, o accessibile da, piattaforma tecnologiche innovative”. Sicché – sempre in base a quanto stabilito dal contratto di licenza – il “titolare del sito” è “il responsabile editoriale del sito web”.
In linea di massima, pertanto, nell’ottica della licenza SIAE tutto ciò che sia raggiungibile e visualizzabile con un browser è sito web o pagina web.
Ciò detto, occorre analizzare, brevemente, quali siano i diritti concessi al licenziatario, i costi di licenza e gli altri obblighi previsti per il titolare del sito dal contratto SIAE.
Con il perfezionamento del contratto, il licenziatario ha il diritto di utilizzare le opere del repertorio tutelato dalla Sezione Musica della SIAE in tre diversi modi:
a) caricando le stesse nei propri archivi (upload);
b) rendendole disponibili al pubblico in streaming (cioè consentendone l’ascolto senza la possibilità di scaricarle sul computer dell’utente);
c) rendendole disponibili al pubblico mediante download (sia gratuito, sia a pagamento).
I compensi debbono essere corrisposti alla SIAE in parte in misura fissa (da concordarsi forfetariamente con la SIAE) ed in parte in proporzione agli introiti derivanti dalla gestione del sito, al netto dell’I.V.A. Tali introiti sono composti dagli importi di cui il licenziatario beneficia direttamente per sponsorizzazioni o per la diffusione di pubblicità. I compensi vengono corrisposti in misura diversa a seconda che l’opera musicale venga resa disponibile al pubblico gratuitamente (free download), venga messa a disposizione dietro corrispettivo, ovvero (in via sperimentale) venga posta tra le opere disponibili dietro sottoscrizione di un abbonamento a pagamento (subscriptioin models). Nel caso di free download e di fruizione dell’opera musicale in streaming, infatti, la percentuale da corrispondere è commisurata al 7% degli introiti annui del sito; nel caso di download a pagamento, la percentuale sale al 12% (con un minimo compenso di 20 centesimi di euro) e va ad integrare i compensi già eventualmente dovuti per lo streaming o per il free download, con l’obbligo di prestare una idonea cauzione al momento della stipula del contratto; infine, nel caso di download in abbonamento, la percentuale da corrispondere è fissata nella misura del 9%, anche qui – come per l’ipotesi di free download – con la previsione di un minimo garantito.
I compensi alla SIAE dovranno essere corrisposti trimestralmente – entro le scadenze del 20 aprile, 20 luglio 20 ottobre e 20 gennaio – sulla base di “report” analitici concernenti i dati relativi alle opere diffuse (titoli ed autori) ed al numero di streams e/o di downloads. Anche i report dovranno essere trasmessi alla SIAE con cadenza trimestrale – entro 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio – su supporto informatico. L’eventuale ritardo nei pagamenti comporterà l’applicazione di una penale in misura percentuale del 10% dell’importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzata sulla base del trimestre di riferimento; ciò nonostante, qualora l’inadempimento si protragga per oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine trimestrale, la SIAE potrà esigere il risarcimento del maggior danno e, comunque, esercitare il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di licenza.
Il contratto di licenza, ad ogni buon conto, non riguarda i diritti non affidati alla tutela SIAE. In altre parole, la licenza non “copre” né il diritto morale d’autore, né i diritti connessi di esecutori ed interpreti e dei produttori dei supporti fonografici. La questione non è da poco, giacché – soprattutto per la musica “commerciale”, il cui principale veicolo di distribuzione è il disco – soprattutto i produttori di fonogrammi rivestono un ruolo centrale nel processo produttivo. Tanto è vero che l’art. 72 l.d.a. dispone che il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo (di durata cinquantennale) di “autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione”, nonché di “autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. Se si considera che per “fonogramma” deve intendersi il risultato del procedimento di registrazione del suono, ben si intende che anche un semplice file di musica costituisce un fonogramma. Oltre alla licenza SIAE, pertanto, occorre trovare un accordo con i produttori dei fonogrammi di cui si intende far uso in rete.

8. Le opere letterarie e delle arti figurative. – Non diverso è il trattamento riservato alle opere letterarie e della arti visive comprese nel repertorio affidato alla tutela della SIAE. Rientrano nel novero delle opere letterarie le poesie, le novelle, i racconti, i romanzi, le traduzioni e le opere scientifiche, sia scritte che orali, comunque pubblicate o create per la diffusione radiofonica o televisiva; rientrano invece nell’ambito delle opere delle arti visive le pitture, le sculture, i disegni e le fotografie. Competente per il rilascio delle licenze e per la riscossione dei compensi è la Sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative) della SIAE, alla quale occorre rivolgersi per la stipula del relativo contratto, laddove si vogliano immettere in rete le opere delle lettere e delle arti visive poste sotto la sua tutela.
In questa breve disamina, più che le opere letterarie – per la diffusione in rete delle quali, probabilmente, è più agevole contattare direttamente l’autore o il suo editore, piuttosto che rivolgersi alla SIAE – interessa illustrare i caratteri ed i costi delle licenze per l’uso in rete delle opere delle arti visive. Anche in tale caso, la SIAE ha sviluppato un modello contrattuale con il quale vengono concessi al licenziatario i diritti di upload nella banca dati dell’ISP (rectius: di chi offre l’hosting alle pagine web) e di diffusione gratuita presso il pubblico “a partire dal sito di cui il contraente è titolare”. Il licenziatario, a fronte, di tali diritti ha il dovere di indicare chiaramente il titolo, l’autore e l’anno di creazione di ogni opera utilizzata, menzionando altresì il numero e la data della licenza SIAE. Inoltre, il licenziatario dovrà inserire negli spazi visivi del proprio sito il seguente avvertimento: “Tutti i diritti degli autori delle opere sono riservati. Sono vietate, in mancanza di autorizzazione della SIAE, la riproduzione delle opere e tutte le utilizzazioni diverse dalla consultazione individuale e privata”. Pertanto – tra l’informativa imposta dal D.L. 72/2004 e quelle previste dalla licenza – vicino ad ogni immagine dovrà comparire una dicitura del seguente tenore: “Titolo dell’opera. (c) Anno – Nome dell’autore. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 72/2004, si informa che, per l'utilizzazione della presente opera, sono stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla l. n. 633/1941. Tutti i diritti degli autori delle opere sono riservati. Sono vietate, in mancanza di autorizzazione della SIAE, la riproduzione delle opere e tutte le utilizzazioni diverse dalla consultazione individuale e privata, con l’espresso avvertimento che la loro abusiva duplicazione, riproduzione, commercializzazione, ed ogni altra forma di loro diffusione al pubblico, in difetto della prescritta autorizzazione, costituiscono violazioni della legge perseguite, a seconda dei casi, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15'493,70 euro”.
Quanto ai compensi per l’uso delle immagini, il discorso si fa maggiormente complesso, visto, in linea generale, che il contributo varia a seconda della natura del sito (amatoriale, giornalistico, commerciale, pubblicitario, ecc.); del numero di foto pubblicate (da 1 a 10, da 11 a 100, oltre 100); dal fatto che l'opera sia in homepage o meno (nel primo caso si paga il doppio del compenso ordinario); dal numero di visite che il sito riceve ogni mese (scatta una maggiorazione oltre le 200'000 pagine mensili visitate).
Si consideri, comunque, a solo scopo indicativo, che la SIAE esige dalle persone fisiche titolari di siti amatoriali, per l’uso di massimo 10 opere, il compenso mensile di 5 euro, ovvero quello annuale di 50 euro.


GIANLUCA NAVARRINI
Dottore di ricerca – Università di Napoli Federico II
Avvocato in Roma

INFORMATIVA – Nel rispetto dell’art. 1, D.L. 72/2004, si avvisa che, in relazione all’utilizzazione del presente contributo, sono stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla l. n. 633/1941, la sua pubblicazione a titolo gratuito essendo autorizzata direttamente dall’autore. In ogni caso si avverte che la riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico dell’opera, in difetto di autorizzazione dell’autore, costituisce violazione della legge, perseguita, a seconda dei casi, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15'493,70 euro. Ciò nonostante, l’autore espressamente autorizza la riproduzione, la diffusione e l’uso anche non personale del contributo, purché in forma integrale ed a titolo gratuito, con ogni mezzo e su qualsivoglia supporto. La presente informativa, visualizzata in caratteri di corpo non inferiore a quello del testo dell’opera, in calce alla stessa, è parte integrante ed inscindibile dell’opera e la sua rimozione o la riduzione del carattere saranno ad ogni effetto considerati come violazione dei diritti dell’autore e come tali perseguibili a norma di legge. Resta libera, a norma dell’art. 70 l. n. 633/1941, la citazione dell’opera a scopo scientifico e la sua riproduzione, anche parziale, ad uso didattico.


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