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INTERNET : Il caso del sito armani.it
Inviato da admin su 3/11/2003 23:45:26 (5823 letture)

Il 3 marzo 2003 il Tribunale di Bergamo in primo grado condannava l’imprenditore di Treviglio (BG) Luca Armani a consegnare il nome di dominio www.armani.it alla Giorgio Armani Spa. Il piccolo produttore di timbri aveva registrato il nome di dominio ad ottobre 1997, precedendo nei tempi la nota casa di moda milanese. La sentenza del Tribunale bergamasco ha dato ragione alla casa di moda considerando applicabile alla registrazione del nome di dominio la disciplina propria del diritto industriale ed in particolare del diritto dei marchi. Infatti il nome a dominio registrato da Luca Armani corrisponde esattamente al marchio registrato “Armani” di cui è titolare non l’imprenditore di Treviglio bensì la nota azienda milanese. Il Tribunale di Bergamo, utilizzando un canovaccio ormai abbastanza consolidato nella giurisprudenza italiana, ha ritenuto applicabile alla materia del domain name non già le norme tecniche emanate in tema di registrazione di domini internet dalla Naming Authority italiana, incentrate in prevalenza sul principio first come first served, bensì quelle dello Stato italiano recanti disciplina del marchio. Il marchio registrato, secondo tale provvedimento, attribuirebbe l’esclusiva non solo sull’uso del marchio ma anche su quello del correlato nome a dominio.

La vicenda che ha coinvolto suo malgrado Luca Armani ha comunque del singolare se rapportata ad analoga vicenda che ha visto oltreoceano soccombere la stessa Giorgio Armani Spa nei confronti dell’uomo d’affari di Vancouver (Canada) A.R. Mani per la titolarità del dominio www.armani.com. Nel caso di specie il procedimento arbitrale internazionale cui le parti fecero ricorso si concluse con il riconoscimento della titolarità del nome di dominio al business man canadese, in quanto lo stesso non solo aveva provveduto per primo alla registrazione del nome di dominio (principio del first come first served), ma anche perché le particolari caratteristiche del suo nome autorizzavano a pensare che il predetto nome a dominio potesse essere riconducibile alla sua identità personale.
Se dunque Oltreoceano e comunque nei paesi di tradizioni anglosassoni la giurisprudenza ritiene applicabili al nome a dominio le norme tecniche specifiche prescritte per la registrazione (emanate dalle Naming Authorities nazionali), il Tribunale di Bergamo ritiene queste ultime non valide e cogenti (qualificandole invece come norme di diritto privato) e pertanto soccombenti innanzi ad una norma di fonte statuale che tutela il marchio registrato “Armani”.
Va detto che non sono tuttavia mancati, anche nel nostro Paese, orientamenti giurisprudenziali differenti, che hanno riconosciuto applicabile il principio del first come first served, sull’assunto che il nome di dominio costituisca un mero indirizzo telematico ed un insieme di numeri (Indirizzo IP), tradotti poi in lettere per essere meglio memorizzati e digitati, che nulla hanno a che vedere con marchio, insegna, ditta. Secondo tale orientamento il marchio registrato non attribuisce l’esclusiva sul correlato nome a dominio. In più va aggiunto che, nel caso che ci riguarda, il dominio www.armani.it non è stato registrato da, per es. Paolo Rossi, bensì da un Armani che svolge attività di natura imprenditoriale, per altro in settore non in concorrenza con quello della casa di moda. Pertanto lo stesso Luca Armani potrebbe ritenersi offeso nel proprio diritto al nome, che è un diritto assoluto della personalità ed è di rango costituzionalmente superiore rispetto al diritto riconosciuto ad un’azienda all’uso esclusivo del proprio marchio registrato.
A tutt’oggi pare che non sia stato spiegato ricorso in Appello controla sentenza di 1^ grado da parte di Luca Armani.


Manuel M. Buccarella
(giurista informatico)
Vicepresidente "NewGlobal.it"

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Autore Albero
Anonimi
Inviato: 2/1/2004 16:50  Aggiornato: 9/1/2004 21:05
 Re: Il caso del sito armani.it
Egregio Dottore,

sono come lei un giurista, mi occupo precipuamente di marchi di impresa e condivido con Voi il malumore per la sentenza di Bergamo. Ritengo tuttavia che una lotta, per essere vittoriosa, debba essere condotta ricorrendo alle medesime armi. In tribunale le armi sono, o dovrebbero essere, leggi, regolamenti e restanti normative. A nulla valgono invettive come quella di Ettore Panella sullo strapotere delle maison di moda e così via, quelle cose valgono nella propaganda delle nostre idee ma non in tribunale dove l'ideologia è - o dovrebbe essere - estranea. Ora, la sentenza di Bergamo applica il Regio Decreto No.929 del 21 giugno 1942, così come novellato nel 1992, senza che si possa eccepire alcunchè salva la possibilità di dibattere sull'applicabilità della legge marchi alla materia Internet. E' su questo punto che deve concentrarsi l'attenzione, sulla carenza di leggittimazione del giudice ordinario a sostituirsi al Parlamento, il resto serve solo a fare propaganda e a rendere antipatico il movimento a chi applica solo ed unicamente il diritto. Ho già scritto su riviste autorevoli in merito alla questione e attendo come Voi un esito favorevole al sig. Luca ma è indispensabile che l'offensiva sia portata avanti solo ed unicamente con le armi del diritto. A questo proposito la invito a riflettere su quanto da Lei affermato nell'articolo cui oggi rispondo, non è la titolarità di un marchio registrato a conferire un diritto sul DN corrispondente ma la titolarità di un marchio che gode di rinomanza (concetto cardine della normativa comunitaria, recepita dal legislatore della Novella) e quindi "strafamoso". La circostanza derivante dall'omonimia non aiuta il sig. Luca, in quanto la Legge Marchi prevede anche questo caso sacrificando l'omonimo che possa trarre "ingiustificato profitto" - recita la norma - da tale circostanza. Resta solo il difetto di legittimazione del giudice a fare diritto, visto che oggi ancora non v'è che buio nella legislazione sul web.
Un affettuoso saluto ed augurio di buon anno

Stefano Marzocchi

Autore Albero
Anonimi
Inviato: 2/1/2004 20:53  Aggiornato: 9/1/2004 21:05
 Re: Il caso del sito armani.it
forza armani sei tu quello vero
frenand

Autore Albero
Anonimi
Inviato: 28/2/2004 21:46  Aggiornato: 1/3/2004 9:28
 Re: Il caso del sito armani.it
Il problema secondo me è solo economico.Purtroppo la giustizia pende spesso a favore di chi ha piu possibilità economiche.Ho letto la citazione e comparivano ben 9 avvocati per la socità di armani ( ups azzzz mica mi citeranno pure a me per aver nominato invano il nome "armani"). Mi metto nei panni di Luca e quando incominicano a farti paura con avvocati e con minaccie ( anche se nascoste) di mangiarti giu tutto, non deve essere molto piacevole la cosa. Io posso capire la senteza se luca armani avesse usato tibri registrati della Giorgio Armani, ma non credo sia legittima questa sentenza solo per l' utilizzo di un nome ( che oltrettutto possiede Luca).Questi sono i miei pensieri....LUCA HAI TUTTA LA MIA SOLIDARIETA'! Hai ragione tu non mollare e continua a lottare contro il "gigante" vedrai che rumore che farà quando cadrà.

Saluti Da Serpico
lorybeamocio@libero.it

Autore Albero
Anonimi
Inviato: 19/3/2004 2:03  Aggiornato: 19/3/2004 16:38
 Re: Il caso del sito armani.it
Quindi, secondo il giudice, il movimento Progetto Sardegna puo' far chiudere il sito Progetto.Sardegna anche se quest'ultimo e' piu' vecchio ??

Autore Albero
Anonimi
Inviato: 15/7/2004 21:33  Aggiornato: 17/7/2004 17:45
 Re: Il caso del sito armani.it
FORZA LUCA ARMANI!!!!
ABBASSO QUESTI COLOSSI DI MERDA!!!!

Autore Albero
Anonimi
Inviato: 15/7/2004 21:33  Aggiornato: 17/7/2004 17:45
 Re: Il caso del sito armani.it
FACCE RIDEEEEEEEEEEEEEE

Autore Albero
Anonimi
Inviato: 26/7/2004 21:01  Aggiornato: 27/7/2004 11:40
 Re: Il caso del sito armani.it
Allora, posto il fatto che il n° di telfono equivale al n° di indirizzo IP, mi dite cosa c' entrano questi due numeri telematici con la legge marchi?
Se nel telefono non sono state inserite le lettere (ma in America ci sono anche quelle) ciò non significa che non lo si possa fare.
Se a questo punto io volessi chiamare il sig. Luca Armani, che lettere gli assegnereste per non farlo ridenunciare ?
Certo, potrei dare al Luca "Luca Armani" ed al sarto il nome del suo negozio (non certo solo il suo cognome né tantomeno il suo marchio)...
Ecco, la stessa cosa è avvenuta quando il Luca ha registrato per primo il dominio "armani.it", ha cioè richiesto di associare le lettere corrispondenti al suo cognome con l' indirizzo IP assegnato al suo dominio, nulla quindi a che vedere con un marchio, che per poter essere ottenuto ha bisogno di ben alte richieste rispetto alla semplice da inviare alla RA.
L' altro Armani potrebbe scegliere qualsiasi cosa, anche "armaniweb.it" senza che qualcuno si possa sbagliare nel digitare il nome corretto.
Ancora non vedo alcun marchio presente nelle due registrazioni!
Poi che il sarto sappia che il suo è un nome noto questo è un altro discorso e non pertinente in materia di Internet!
Il sarto infatti potrebbe costruire un sito dove vende coperchi per pentole non marcati ma il giudice avrebbe dato comunque a lui il diritto su tale dominio (è proprio sicuro che il sarto voglia sponsorizzare i suoi vestiti con quel dominio?) in nome di una legge totalmente estranea all' argomento telematico.
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